(Il testo non riveste carattere di ufficialità)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

 

Reg. sent. n.416/2001

Reg. ric. n.2359/1990   

 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione prima interna, composto dai Signori Magistrati:

 

Dott. Vincenzo Salamone         Presidente

 

dott. Gabriella Guzzardi        Consigliere est.

 

Dott. Giovanni Milana            Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

sul ricorso n. 2359/90 R.G., proposto dai dottori ….. (omissis) ……, rappresentati e difesi tutti dall'avv. Salvatore Buscemi, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Catania, via F. De Roberto n. 31,

 

CONTRO

 

 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege,

 

E NEI CONFRONTI

 

 

Dell’U.S.L. N.34 DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

 

Dell’ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA’, in persona dell’assessore pro tempore, non costituito in giudizio,

 

Del MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio,

 

Del MINISTERO DELLA SANITA’, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

 

Del MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio,

 

 

PER LA DECLARATORIA

 

 

Del diritto dei ricorrenti ad avere corrisposta in relazione all’art. 31 del DPR n. 761/79, i compensi di cui all’art. 81 del DPR 270/87 per il lavoro straordinario svolto dal 1° novembre 1986 al 31 maggio 1990, nonché le maggiori somme per interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli ratei all’effettivo soddisfo;

 

 

E PER LA CONDANNA

 

 

DELL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI Catania, in persona del Rettore pro tempore, al pagamento dei compensi di cui all’art. 81 del DPR n.270/87 per il lavoro straordinario svolto dal 1°/11/1986 al 31/5/1990, maggiorati da interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli ratei all’integrale soddisfo.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Vista la costituzione in giudizio della Università intimata;

 

Visti gli atti tutti della causa;

 

Designato relatore alla pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2001 il Consigliere dott. Gabriella Guzzardi;

 

Udito altresì gli avvocati delle parti, come da verbale di udienza;

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

 

 

FATTO

 

 

I ricorrenti, dipendenti dell’Università degli studi di Catania con la qualifica di ricercatori universitari, ad eccezione del ricorrente prof. A. Mangiameli che riveste la posizione di professore associato, presso l’istituto di 1° Patologia Medica, hanno prestato e prestano attività assistenziale presso istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con il S.S.N., vantano il diritto, riconosciuto in via giurisdizionale da questo Tribunale con sentenza resa nel ricorso n. 2391/90 R.G. a godere dell’indennità di cui all’art. 31 del DPR n. 761/79, e chiedono, con il ricorso introduttivo, il riconoscimento del diritto alla retribuzione del lavoro straordinario espletato oltre il normale orario settimanale di servizio, per il periodo dal 1°/11/86 al 31/5/90, comprovato dalla produzione di svariati ordini di servizio.

 

A sostegno del ricorso deducendo la seguente censura:

 

VIOLAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. 761/79 e dell’art. 81 DPR 270/87.

 

La normativa calendata conferisce ai ricorrenti il diritto non solo a percepire la c.d. indennità De Maria, ma anche i compensi per lavoro straordinario e le altre indennità previste dall’accordo nazionale unico.

 

Poiché i ricorrenti nell’esercizio dell’attività assistenziale espletata sono stati sottoposti a turni di guardia notturna e festiva, come articolati con ordini mensili di servizio predisposti dal Direttore dell’istituto di 1^ Patologia Medica, rivendicano il diritto a vedersi corrispondere i compensi per il lavoro straordinario prestato durante tali turni.

 

L’Università intimata, costituita in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

  Alla pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2001 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

 

 

Il Collegio procede all’esame del ricorso introduttivo col quale si chiede la declaratoria del diritto alla corresponsione della somma dovuta a titolo di compenso per lavoro staordinario di cui all’art. 81 del DPR n.270/87 per l’attività prestata durante i turni di guardia attiva notturna e festiva dal 1°/11/86 al 31/5/90 e per il lavoro straordinario rispetto al normale orario di servizio prestato nel periodo in considerazione, come dimostrato dai diversi ordini di servizio prodotti agli atti di causa.

 

La pretesa è fondata.

 

La norma portata dall’art. 31 DPR 761/79 prescrive che al personale universitario che presta servizio presso policlinici, cliniche e istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e le UU.SS.LL. è corrisposta una indennità nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico a quello goduto dal personale delle UU.SS.LL. di pari funzioni, mansioni ed anzianità, con onere a carico dell’Università.

 

Sussidiario a tale onere è quello relativo alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario prestato, sempre scaturente dal combinato disposto del’art. 31 del citato DPR 761/79 e dell’art. 81 del DPR 270/87, nell’ottica della eliminazione della sperequazione di trattamento economico tra il personale medico ospedaliero e quello universitario operante nel settore dell’assistenza sanitaria, che costituisce la ratio della normativa portata daL DPR 761/79 e nel rispetto del principio, costituzionalmente garantito per il quale ogni lavoratore ha diritto alla remunerazione del lavoro effettivamente prestato.

 

A tale onere l’Università intimata si è fino ad ora illegittimamente sottratta, malgrado la dedotta e provata sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa de qua.

 

Ciò determina l’accoglimento del ricorso introduttivo. Per l’effetto va dichiarato l’obbligo dell’Università intimata di corrispondere ai ricorrenti le somme agli stessi spettanti per il lavoro straordinario effettivamente espletato nel periodo di tempo in considerazione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi, come per legge.

 

Appare equo al Collegio compensare le spese del giudizio

 

 

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. prima interna, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto condanna l’Università intimata a corrispondere ai ricorrenti le somme dovute a titolo di compenso per lavoro straordinario espletato dal 1° /11/86 al 31/5/90, con rivalutazione monetaria ed interessi, come per legge.

 

Compensa le spese del giudizio.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 16-22 gennaio 2001.

 

L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE

 

Dr.ssa G. Guzzardi                Dr. V. Salamone

 

 

 

Il Segretario

 

C. Musco

 

 

 

                     Depositata nella Segreteria

 

                     del T.A.R.. Sez. di Catania

 

                     Oggi 21/02/2001